Ci pervengono richieste di chiarimenti in ordine al trattamento economico spettante al personale trasferito ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 335/1982. In particolare, si chiede se spettino i benefici economici di cui alla Legge n. 86/2001 (ex legge 100/87).
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con decisione n. 29/07/2005, ha espresso giudizio contrario ritenendo che i trasferimenti posti in essere dall'amministrazione ai sensi dei citato art. 53 siano disposti non già per interesse della stessa ma ispirati da una ratio di tutela di carattere generale per consentire, in concreto, ai dipendenti, la partecipazione alle consultazioni elettorali, rimuovendo attraverso un atto imposto di mobilità, una oggettiva situazione di incompatibilità in cui gli stessi versano.
Per queste motivazioni, secondo il Consiglio di Stato, agli interessati non sarebbe dovuta l'indennità di cui alla Legge n.86 del 2001, in quanto questa è prevista soltanto quando il trasferimento è disposto per esigenze del servizio dell'Amministrazione.
Detto avviso del Consiglio di Stato risulta essere stato recepito dal Dipartimento della P.S. Il quale, con circolare telegrafica 333G/2.2.24.04 del 20 settembre 2007 ha invitato gli Uffici Amministrativi periferici a fornire diretto riscontro, in tal senso, alle istanze avanzate dal personale.
Roma, 8 febbraio 2014 La Segreteria Nazionale












