Le aggregazioni associative (federazioni) si configurano come soggetto sindacale unico e che, per quanto qui più interessa, “il locale ad uso gratuito da adibire a sede sindacale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, della L. 121/1981, è concesso all’organizzazione maggiormente rappresentativa e, pertanto, nell’ipotesi di federazioni a queste ultime e non alle singole organizzazioni che la compongono; quanto alla concessione degli spazi murali ai sensi dell’art. 92, comma 1, della L. 121/1981, alla federazione, quale soggetto sindacale unico, compete un’unica bacheca sindacale al pari dei soggetti sindacali unitari”.
Al Ministero dell’Interno - Ufficio Relazioni Sindacali - Dipartimento della P.S. - R o m a
OGGETTO: Uffici della Polizia di Stato della Provincia di Pisa. Violazione dei presidi normativi disciplinati ex art. 92 L. 121/1981. Richiesta di intervento urgente.
Di recente il Signor Capo della Polizia è stato costretto ad intervenire con un solenne “momento di riflessione sul complesso scenario sindacale in fieri, atteso che dallo stesso discendono effetti di varia natura e di non poco momento” (estratto testuale dalla circolare del 3 ottobre 2018).
L’apprezzabile eleganza con la quale il rappresentante di vertice del Dipartimento della P.S. ha descritto le dinamiche in atto come “risultato di scissioni interne e conseguenti nuovi accordi sindacali, in un quadro non proprio sereno”, e che noi, scevri dal dovere di rispettare l’etichetta istituzionale, ci permettiamo di qualificare come un vero e proprio tradimento dei principi della rappresentatività sindacale ordito da bande di mestieranti interessati esclusivamente a perpetuare rendite di posizione, ha determinato a livello territoriale una deriva anarchica che l’Amministrazione pare non riuscire a governare. Anche perché molti Dirigenti territoriali, in assenza di norme chiare ed incontrovertibili che disciplinino le relazioni sindacali con i componenti di aggregazioni federative si trovano ad essere veri e propri ostaggi di gruppuscoli di sbandati alla ricerca di spazi di visibilità.
Nello specifico facciamo riferimento agli Uffici della Polizia di Stato della provincia di Pisa, presso i quali, come ripetutamente denunciato con formali note di quella Segreteria Provinciale (rispettivamente del 31 maggio, del 19 luglio e del 19 ottobre scorsi, che per ogni buon fine si attergano alla presente), in totale spregio dei paradigmi dettati dall’art. 92 della L. 121/1981, nonché delle circolari ministeriali in tema di federazioni sindacali, vi sono organizzazioni sindacali che si appropriano di spazi murali ed occupano locali senza averne alcun titolo. Lo affermiamo forti delle indicazioni portate dalla circolare 557/RS/01.54/0303 del 12 febbraio 2010 divulgata proprio da Codesto Ufficio, con la quale, nel ribadire il senso di precedenti interventi in subiecta materia, si era inequivocabilmente chiarito che “le aggregazioni associative (federazioni) si configurano come soggetto sindacale unico” e che, per quanto qui più interessa, “il locale ad uso gratuito da adibire a sede sindacale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, della L. 121/1981, è concesso all’organizzazione maggiormente rappresentativa e, pertanto, nell’ipotesi di federazioni a queste ultime e non alle singole organizzazioni che la compongono; quanto alla concessione degli spazi murali ai sensi dell’art. 92, comma 1, della L. 121/1981, alla federazione, quale soggetto sindacale unico, compete un’unica bacheca sindacale al pari dei soggetti sindacali unitari”.
E questo mentre a Pisa, secondo quanto ci restituisce la nostra Segreteria Provinciale, non solo ciascuna sigla competente di aggregazioni federative si sente libera di occupare spazi murali a proprio piacimento, ma pure si arriva all’estremo di un soggetto non rappresentativo beneficiario di un locale adibito a sede sindacale. Il che, a tacer d’altro, pone le condizioni per ipotizzare anche responsabilità per danno erariale.
La situazione, come ben si può comprendere, oltre a disattendere quel rispetto della legalità che negli Uffici di Polizia, più che altrove, dovrebbe essere massimamente avvertito come inattingibile, crea una evidente lesione degli interessi di chi, come il SIULP, svolge il suo mandato rappresentativo con rigorosa attenzione a non violare canoni normativi e deontologici che dovrebbero ispirare ogni organizzazione sindacale. Di talché ognuna delle sigle che compongono le eterogenee federazioni, benché con percentuali di rappresentatività pressoché insignificanti, si sente in diritto di occupare spazi per l’affissione di comunicati alla stessa stregua di chi, come il SIULP, ha una consistenza associativa assai più consistente. Un paradosso che non può essere ulteriormente tollerato.
Chiediamo dunque un immediato intervento che ripristini le disposizioni previste e prescritte con le richiamate note ministeriali, significando che una eventuale ulteriore inerzia che non rimuova le segnalate distonie potrebbe essere interpretata come sintomo di attività antisindacale posta in essere nei confronti del SIULP, ed in quanto tale essere azionata nelle competenti sedi. Attesa la delicatezza della proposta questione si confida nella quanto più solerte attivazione dell’Ufficio in indirizzo. Si allegano le note della Segreteria Provinciale SIULP di Pisa.
Roma, 7 novembre 2018 Il Segretario Nazionale Silvano Filippi












