L’Amministrazione locale ha dato una impostazione restrittiva, a parere del Siulp di Pisa, spesso errata, alle valutazioni delle istanze connesse alle varie tipologie di congedo straordinario.
Oggetto: Assenze per Visite, Terapie, Prestazioni Specialistiche ed Esami Diagnostici. Chiarificazioni della Funzione Pubblica per i Datori di Lavoro della P.S.
AL SIGNOR QUESTORE PISA
AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE FIRENZE
AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA FIRENZE
AL SIGNOR DIRETTORE VIII^ ZONA FRONTIERA AEREA BOLOGNA
AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE FIRENZE
AL SIGNOR VICARIO QUESTURA PISA
AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO QUESTURA PISA
AL SIGNOR DIRIGENTE LA POLARIA PISA
AL SIGNOR DIRIGENTE POLFER PISA
AL SIGNOR SEZIONE POLIZIA STRADALE PISA
AL SIGNOR RESPONSABILE LA SEZIONE POLIZIA POSTALE PISA
AL SEGRETARIO GENERALE SIULP ROMA (per l’inoltro all’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.)
AL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE SIULP TOSCANA FIRENZE
Da diverso tempo, ormai, l’Amministrazione locale ha dato una impostazione restrittiva, a parere di questa O.S., spesso errata, alle valutazioni delle istanze connesse alle varie tipologie di congedo straordinario ed in particolare quelle previste per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Il SIULP PISA volendo evitare una class-action dinanzi al T.A.R. considerato che i reiterati dinieghi di diritti soggettivi vanno a ledere situazioni personali delicate che meriterebbero ben altra considerazione, chiede di rivedere quanto disposto a seguito di assenze sopra riportate, con soluzioni unilaterali che impone al personale interessato di fronte a tali situazioni, di richiedere un permesso giustificato “mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Ebbene, come è noto, Il comma 5 ter dell’Art. 55 septies del d.lgs. del 165 del del 30 marzo 2001 recita: Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Il d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, ha introdotto delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo ed alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici.
La Circolare Nr. 10 dell'1/8/2011 della Funzione Pubblica ha voluto chiarire ulteriormente il campo di azione del nuovo intervenuto quadro normativo e precisamente :
1- i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
2- il regime della reperibilità ai fini del controllo;
3- le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
4- l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Tralasciando i punti 1,2 e 4 che sembrano non avere difficoltà interpretative, rivolgiamo la nostra attenzione al punto 3, richiamando quanto intervenuto sia ad opera del Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali e sia dalla stessa Funzione Pubblica.
I quesiti posti al Superiore Ministero Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento hanno prodotto la risposta nota Nr.557/RS/01/61/4166 del 02.08.2013.
Del resto l’Art. 4 comma 16-bis del decreto legge 31.8.2013 n. 101, convertito nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013 che ha modificato l’Art. 55 septies comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce che: Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Premesso quanto sopra ed accertato che la ratio del comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 consiste nell’introduzione di un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.;
Considerato che per l'assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata;
Accertato che il Dipartimento della Funzione Pubblica interpellato con numerosi quesiti, con la Circolare del 4 febbraio 2014 e registrata alla Corte dei Conti in data 19Marzo 2014, ha fornito chiarimenti circa l’esatta applicazione del D.L. 101 del 31 Agosto 2013 convertito in legge il 30 ottobre 2013;
Valutato che dalla lettura attenta e minuziosa di detta circolare si evince in modo lapalissiano che nulla appare cambiato circa il contenuto del comma 1 del medesimo articolo:
<Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica">.
Il SIULP PISA insiste in tale richiesta spinto dal fatto che il Dipartimento della P.S., Ente preposto ad interpretare, mai nessun richiamo ha fatto ai termini “permesso – assenza”, fornendo di contro elementi utili a comprendere l’applicazione e informare circa l’invio di un quesito alla Funzione Pubblica sulla base di tre questioni ritenute dubbie, ovvero:
1 se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l’impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell’orario di servizio;
2 se permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione;
3 se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta del dipendente (con l’unico onere di produrre la certificazione dell’avvenuto esame).
Ricordando che la disciplina vigente, a parere di questa segreteria, consiste nel presentare domanda di congedo straordinario, da parte del personale che per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si assenta per poi attestare, anche con indicazione oraria, come previsto, l’effettuazione della visita stessa, si ribadisce la necessità di ripristinare l’applicazione della norma nella sua naturale esegesi senza ricorrere ad interpretazioni autonome e parziali volte esclusivamente a danno del personale.
Cordialmente.
Pisa, 4 Aprile 2014
Il Segretario Generale Provinciale
SIULP - PISA
ViTO GIANGRECO












