Risulta che presso il Compartimento da Lei diretto, peraltro, le poche istanze inoltrate vengano trattate con una insensibilità disarmante in un periodo così critico caratterizzato da una emergenza sanitaria mai vista: istanze di persone, che hanno necessità in ordine all’assistenza dei propri figli ed intendono avvalersi degli istituti più favorevoli all’uopo previsti.
OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid-19. Ricorso al cd. lavoro agile e congedo straordinario speciale ex art.87/7 DL 18/2020.
Al Dirigente il Compartimento Polizia Postale FIRENZE
Quanto si sta realizzando presso codesto Compartimento, in ordine alle istanze di lavoro agile o in alternativa di congedo straordinario ex art.87/7 DL 18/2020 per assistere i propri figli posti in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi all’interno del plesso scolastico, risulta non solo essere molto singolare ma anche molto grave nel panorama provinciale.
Con ben tre circolari il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha determinato e ribadito linee guida di legittimità e buon senso nella trattazione delle istanze che a vario titolo il personale della Polizia di Stato è, suo malgrado, nella necessità di presentare per assistere figli minori e familiari coinvolti nelle misure di prevenzione e/o contagio da Codiv-19.
Nell’ultima circolare dette linee guida sono state ancora più chiare e ferme soprattutto nell’individuare soluzioni più favorevoli al personale.
A decorrere dal 12 novembre 2020, il dipendente che, secondo la normativa nazionale e le connesse già diffuse disposizioni applicative, sia posto o già si trovi collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, o sia genitore di figlio convivente minore di 16 anni ristretto nel domicilio in quanto posto in quarantena per contatti con casi positivi verificatisi all’interno del plesso scolastico” e nelle altre note situazioni specificamente individuate o destinatario degli effetti di provvedimenti di “sospensione dell’attività didattica in presenza”, accederà alla modalità agile di svolgimento della rispettiva prestazione lavorativa.
Resta fermo che il dipendente la cui prestazione lavorativa sia ritenuta dall’Ufficio obiettivamente incompatibile con l'espletamento in modalità agile sarà posto in congedo straordinario speciale ex art. 87, comma 7, del decreto- legge n. 18 del 2020, immutata rimanendo l’efficacia dell'obbligo di permanenza domiciliare per tutta la durata della quarantena o dell’isolamento.
Ciò premesso risulta che presso il Compartimento da Lei diretto, peraltro, le poche istanze inoltrate vengano trattate con una insensibilità disarmante in un periodo così critico caratterizzato da una emergenza sanitaria mai vista: istanze di persone, che hanno necessità in ordine all’assistenza dei propri figli ed intendono avvalersi degli istituti più favorevoli all’uopo previsti come il “lavoro agile” e il “congedo straordinario ex art.87/7 D.L. 18/2020” non per disinteresse verso il lavoro bensì per oggettive necessità.
Infine, è il caso di rammentare che ciascuna istanza presentata rientra nell’alveo dei procedimenti amministrativi e non può essere trattata come una domanda di recupero riposo che nell’immaginario può essere rigettata in forma orale…
Il diniego va formalizzato senza eccezioni.
Posta la situazione di effettiva necessità ed urgenza del personale che ha fatto richiesta di tali istituti, si invita – quindi - a rivalutare le istanze rigettate (a voce) onde evitare situazioni ancor più critiche e potenziali ricorsi in termini di legge oltre a dare l’impressione di voler prendere una posizione sensibilmente distante e diametralmente opposta da quella del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Attesa la delicatezza e rilevanza della questione, si resta in attesa di urgenti determinazioni.
Cordialmente.
Firenze, 20 novembre 2020 Il Segretario Generale R. FICOZZI












