Finalmente un chiarimento della Direzione Centrale per le Risorse Umane,  ineccepibile nel merito, richiama all'ordine tutti quei dirigenti, autoproclamati filosofi del diritto, che hanno interpretato la normativa nella maniera più sfavorevole al personale.

Come più volte sostenuto dal Siulp non vi è alcun obbligo di chiedere permessi orari oppure cambi turno (a meno che non vi sia la personale volontà di farlo) per sostenere visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.  E' sufficiente presentare una richiesta motivata di congedo straordinario per gravi motivi ed esibire al rientro la documentazione prevista ovvero l'attestazione di avvenuta prestazione corredata di data, orario, firma del medico o specialista. Niente di più è dovuto.

Dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali "Con riferimento alla tematica concernente l'oggetto, sulla quale codeste OO.SS. hanno più volte sollecitato dei chiarimenti, la Direzione per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

Come noto, il decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, ha emenadato il comma 5-ter dell'art.55-septies del d.lgs. 165/2001 che, attualmente recita "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di Visite, terapie, prestizioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la prestazione...".

A seguito della modifica legislativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n.2/2014 che impartiva nuove direttive.

Il TAR del Lazio, con sentenze n. 5711 e 5714 del 17/04/2015, censurava però l'interpretazione fornita dal Dipartimento, annullando la predetta circolare.

In sintesi, il Collegio precisa che "... la novella legislativa in esame non può avere carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento...".

La predetta Direzione Centrale, al fine di consentire una compiuta identificazione della normativa vigente in materia ed una uniforme applicazione della stessa a tutto il personale della Polizia di Stato, ha diramato la nota circolare n. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio 2015.

E' stato evidenziato che nella citata circolare del 24 luglio 2015, il richiamo esplicito alla normativa di cui all'art. 55-septies del dlgs. 165/2001 si riferisce come correttamente rilevato anche nelle sentenze del TAR, al titolo giustificativo del permesso, cioè all'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, che deve essere presentata dal dipendente che effettua la visita, terapia, ecc...

In ordine, invece, all'istituto giuridico che può essere utilizzato per giustificare l'assenza, in attesa della disciplina di dettaglio dei permessi di cui alla norma (che solo in sede di revisione della disciplina contrattuale potrà essere dettata) non può che utilizzarsi, in assenza di una patologia in atto che giustifichi il ricorso all'istituto del congedo straordinario per malattia, quello del congedo straordinario per gravi motivi.

La discrezionalità nella concessione del beneficio, nel caso di specie, dovrà essere limitata, ovviamente ed unicamente, alla verifica della ricorrenza dei presupposti individuati dalla norma di riferimento.

Pertanto nessuna valutazione ulteriore dovrà essere effettuata dal dirigente dell'ufficio o reparto che concede il congedo straordinario, sul contenuto, in termini strettamente medici, dell'attestazione o sulla legittimità o meno della tipologia di accertamento o visita effettuata, ciò a tutela del diritto alla privacy del personale, tanto più in quanto si tratta, come noto, di dati ultrasensibili.

L'unica valutazione che, legittimamente, dovrà essere operata, riguarda la presentazione di un titolo giustificativo da parte del dipendente che effattua la visita, terapia etc, di un'attestazione, quindi che possieda i requisiti prescritti dalla norma (rilascio ad opera del medico curante o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, indicazione della tipologia di visita terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico effettuato, indicazione dell'orario di effettuazione), in presenza della quale l'istituto del congedo straordinario per gravi motivi dovrà essere concesso.

Per contro, in assenza di un'attestazione pienamente corrispondente al dato normativo di riferimento, la concessione dell'istituto in parola dovrà essere negata. Il Direttore dell'Ufficio Tommaso Ricciardi"

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