È giunta una nuova conferma. Il Giudice contabile è competente a pronunciarsi sulla causa di servizio anche per il personale in attività e il ricorso è ammissibile se viene proposto contro il provvedimento negativo della dipendenza quale presupposto del futuro diritto a pensione privilegiata.

Il Siulp e lo Studio Legale Associato Guerra – che da tempo assiste gli iscritti al Siulp – hanno ottenuto per i dipendenti in servizio, una nuova, importante conferma.

Questa volta è stata la Terza Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti a esprimersi in modo favorevole.

Ed è un’ulteriore prova della bontà del principio di diritto individuato dallo Studio Guerra.

Quest’ultima sentenza, infatti, si aggiunge alle decisioni che, a partire dal 2014, hanno dato ragione allo Studio e ai suoi assistiti.

Nel caso in questione, un dipendente della Polizia di Stato ha impugnato la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso “siccome ancora in servizio attivo e privo pertanto, quale soggetto non legittimato ad alcuna pretesa pensionistica, di un concreto ed attuale interesse a ricorrere”.

È concreto ed attuale l’interesse a ricorrere anche per il personale in attività

La Sezione Centrale d’Appello, ribaltando completamente la sentenza gravata, ha invece affermato l’ammissibilità del ricorso, giudicando concreto ed attuale l’interesse a ricorrere anche per il personale in attività, considerati gli effetti negativi che il provvedimento impugnato avrebbe “in una successiva – e sterile – attività procedimentale per la concessione del trattamento privilegiato”.

Inoltre, continuano i Giudici d’appello, la tutela giurisdizionale non sarebbe garantita se fosse differita al momento del congedo, “sia in relazione alle esigenze di una giustizia tanto più efficace quanto più tempestiva, sia con riguardo all’interesse alla sollecita definizione dei rapporti con la pubblica amministrazione”.

Questa sentenza, di notevole spessore giuridico, si affianca alle altrettanto importanti emesse dai giudici d’appello della Prima Sezione Centrale e dalla Sezione Speciale per la regione Siciliana, sancendo definitivamente la possibilità per l’interessato, ancora in servizio, di poter ottenere una decisione che accerti una volta per tutte la sì/no dipendenza da causa di servizio. Difatti, come abbiamo già avuto modo di ricordare, la Corte dei conti ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio e le infermità, anche con l’ausilio di nuove perizie. E in caso di sentenza favorevole, annulla l’atto impugnato costringendo l’Amministrazione a emetterne direttamente uno nuovo in conformità alla propria decisione, senza necessità di acquisire altro parere del CVCS.

Non solo benefici futuri

L’unicità di accertamento della dipendenza da causa di servizio, poi, consentirebbe al ricorrente vittorioso di ipotecare non solo il diritto a un beneficio futuro come la pensione privilegiata, ma anche di poter richiedere benefici e provvidenze direttamente correlate al servizio, tra gli altri:

  • l’equo indennizzo;
  • l’esenzione dalle visite fiscali;
  • il diritto ad assenze per infortunio o malattia;
  • gli incrementi della base stipendiale;
  • la maggiorazione dell’anzianità di servizio.

Lo status di Vittima del dovere

Inoltre, ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, il dipendente che abbia contratto l’invalidità:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso e tutela della pubblica incolumità;
  • in azioni subite in contesti di impiego internazionale, anche non ostili;

potrà presentare domanda per il riconoscimento dello status di Vittima del dovere, cui spettano benefici ancor più rilevanti.

La qualità della tutela tecnica legale e medica

Si capisce bene, dunque, quanto sia importante che questa nuova sentenza riaffermi la facoltà del personale in attività di ricorrere alla Corte dei Conti.

E quanto sia decisivo l’impatto che questo diritto ha sull’istituto della causa di servizio, da cui possono dipendere il benessere e la serenità non solo del richiedente, ma anche dei suoi cari.

Tuttavia, il grande interesse degli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico di ricorrere dinanzi alla Corte dei conti per tutelare più efficacemente i propri diritti indurrà verosimilmente i Ministeri competenti ad approntare difese sempre più attente e qualificate.

In tale prevedibile scenario, la qualità della tutela tecnica legale e medica, in perfetta sinergia, assume un ruolo più che mai centrale.

Soltanto una verifica preliminare davvero accurata del fondamento della domanda amministrativa o giudiziale e la pianificazione di una strategia legale “su misura” possono convertire l’opportunità in concreto vantaggio.

Per approfondire: http://www.avvocatoguerra.it/ e la convenzione SIULP

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