Le richieste di congedo straordinario sono procedimenti amministrativi regolati da iter che prevedono un inizio ed una fine senza libero arbitrio dell’Amministrazione.

OGGETTO: Compartimento Polizia Ferroviaria “Toscana” - Assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche

Al Dirigente il Compartimento Polfer “Toscana” Firenze

Questa O.S. ha ricevuto diverse segnalazioni in ambito regionale rispetto ad una difforme interpretazione in ordine alla concessione del congedo straordinario per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici che ha portato ad una singolare gestione delle istanze del personale.

Il riferimento preciso va alle richieste di assenza dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici cui risulta vengano applicate interpretazioni non supportate dalla normativa di riferimento.

Risulterebbe a questa O.S. che il personale che intende fruire dell’istituto debba produrre istanza di congedo ordinario e successiva conversione in congedo straordinario peraltro modalità non definita da alcuna previsione specifica.

Ma l’aspetto ancor più preoccupante è dettato dal fatto che le istanze di conversione, di richiesta, di congedo straordinario sarebbero state “congelate” addirittura dal 2013 in attesa che vengano sciolti alcuni dubbi rispetto all’impostazione dell’istanza.

Corre il caso di rammentare che la richiesta di congedo straordinario è, di fatto, inserita nel novero dei procedimenti amministrativi che sono sottoposti a precise procedure che prevedono un inizio ed un termine che non può essere lasciato al libero arbitrio dell’Amministrazione.

Come noto, per i procedimenti attivati a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda. Ciascun procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato entro il termine di 30 giorni nel caso di specie.

Nondimeno, non si deve tralasciare neppure il termine previsto in materia di silenzio-assenso.

Pertanto, il “congelamento” delle legittime istanze produce la contrazione di un diritto del personale, un istituto contrattuale, sospeso unilateralmente con procedimenti amministrativi sottoposti a singolari tempistiche.

Entrando, invece, nel merito dell’istituto, l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento con nota n.557/RS/01/61/4166 del 02/08/2013 ha fornito ulteriori elementi utili a comprendere l’applicazione e informare circa l’invio di un quesito alla Funzione Pubblica sulla base di tre questioni ritenute dubbie, cui peraltro la stessa Funzione Pubblica anche con successiva circolare non è entrata nel merito.

Con riferimento ai dubbi interpretativi, si ribadisce quanto definito dal Dipartimento della P.S. con circolare n.333.A/9807.F.4/2718-2014 del 28/04/2014 che senza alcun dubbio congela gli effetti delle anomale interpretazioni che si sono rincorse nel territorio sottolineando che “la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti”.

Nelle more non risulta alcun blocco sia stato disposto alle procedure di applicazione dell’istituto.

A tal fine è il caso di ribadire che le previgenti disposizioni prevedono la esplicita richiesta di congedo straordinario cui l’Amministrazione, suo malgrado, ha l’obbligo di rispondere nei modi e nei termini di legge.

Premesso quanto precede, si riafferma la necessità di aderire al rispetto delle procedure previste riguardo ai procedimenti amministrativi, dando corso senza ulteriore ritardo alle istanze inevase ed inoltre si sottolinea l’esigenza di applicare la norma nella sua naturale esegesi senza ricorrere ad interpretazioni autonome e parziali che finiscono per creare anche disordine nella gestione del personale.

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Firenze, 23 luglio 2014            Il Segretario Generale Francesco REALE

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