Si riporta il testo della ministeriale 555/RS/01/67/1/04665 del 30 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento della P.S. risponde alla nota della Segreteria Nazionale del SIULP

“Il Segretario Generale di codesta O.S. ha formulato la richiesta di “tenere aperta la graduatoria” del concorso pubblico a 1148 posti per allievi agenti, segnalando, con un post pubblicato sul sito “movimento militari in congedo”, che era stata diffusa la notizia che questa Amministrazione ritiene inapplicabile, salvo il caso di specifica norma derogatoria, l'istituto dello scorrimento della graduatoria nei confronti dei candidati partecipanti alle riserve in favore dei volontari della Difesa e, in caso contrario, di porre la questione, in via pregiudiziale, “alla prima riunione del contratto”.

Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che la questione prospettata non è riconducibile alle materie che sono oggetto di contrattazione per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Inoltre, è stato precisato che con il concorso a 1.148 posti di allievi agenti sono state bandite in realtà distinte procedure concorsuali:

• una, per esami e titoli, per complessivi 255, posti riservati ai volontari in servizio o in congedo;

• l'altra, per esami, per 893 posti, aperta a tutti i cittadini italiani.

La richiesta di codesta O.S. deve essere esaminata tenendo in considerazione le distinte discipline giuridiche che regolano le diverse fattispecie.

Riguardo alla posizione dei candidati idonei non vincitori delle procedure concorsuali riservate ai volontari della Difesa vige la regola, contenuta nell'articolo 2.199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che impedisce lo scorrimento delle graduatorie, salvo specifici interventi legislativi derogatori, in forza dei quali si potrebbe procedere alla chiamata degli idonei.

La procedura concorsuale pubblica per 893 posti destinata a tutti i cittadini italiani soggiace alla diversa disciplina contenuta nell'articolo 35, comma 5ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede, quale regola generale, che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Tuttavia, è stato precisato che “l'obbligo di scorrere le graduatorie” è attenuato da un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, VI, 9 aprile 2015, n. 1796; Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Sezione V, 10 settembre 2012, n.4770) secondo il quale, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento, e nel caso dovesse determinarsi diversamente, sull'Amministrazione grava un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Infatti il Consiglio di Stato (Sezione VI, 9 aprile 2015, sentenza n. 1796 citata) chiarisce che l'obbligo dello scorrimento previsto dal comma 5-ter dell'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “è attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa, come (..) il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale (..)

L'indizione di un nuovo concorso è insomma l 'eccezione e richiede un'apposita motivazione, approfondita, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti esigenze di interesse pubblico”.

Dette considerazioni assumono assoluto rilievo alla luce della novella legislativa che introduce una “modifica sostanziale” alla disciplina concorsuale, imponendo il nuovo limite di età (26 anni) per la partecipazione ai futuri concorsi per allievi agenti. In tale considerazione si potrà procedere all'indizione di nuovi concorsi prima dello scadere del periodo triennale di validità previsto dal citato articolo 35, comma 5-ter, anche per evitare che la vetustà delle graduatorie incida negativamente sulle esigenze organizzative e funzionali della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla necessità di ridurre l'elevata età media (42 anni) degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti. Infine, la citata Direzione Centrale ha precisato che la circolare D'Alia del 2013, invocata da codesta O.S., ha come destinatarie le amministrazioni che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato e ha lo scopo della stabilizzazione del precariato.

Nei limiti di applicabilità precisati nel quadro sinottico di detta circolare, è tuttavia previsto che le restanti amministrazioni si possano adeguare ai criteri per l'utilizzo delle graduatorie, tenuto conto della giurisprudenza consolidata in materia”.

Roma, 5 novembre 2017              La Segreteria Nazionale

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