Un nostro lettore chiede se sia possibile presentare istanza di congedo straordinario per gravi motivi per assistere un famigliare portatore di handicap grave, ricoverato a tempo pieno, presso strutture ospedaliere o simili.

Al riguardo riteniamo che l'Amministrazione abbia l'obbligo di ricevere e di emettere determinazioni su tutte le istanze prodotte dal dipendente, salvo quelle irricevibili, ma questo non è il caso di una domanda di congedo straordinario formulata per soddisfare l’esigenza che potrà, al limite, essere solo rigettata, e comunque, non senza adeguata motivazione.

Ma veniamo ad illustrare le differenze fra l’istituto dei permessi per assistenza e il cngedo straordinario per gravi motivi. I permessi lavorativi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 sono l’istituto dedicato ed espressamente previsto per l’assistenza ai portatori di handicap.

Tuttavia, requisito essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno s’intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

La nuova normativa (art. 3, comma 1, lettera a e articolo 4, comma 1, lettera b del decreto legislativo nr. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex L. 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni.

A titolo esemplificativo, come ribadito nella circolare nr. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex L. 104/92, le ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno per quanto concerne i permessi, il prolungamento del congedo parentale, riposi orari e relativamente al congedo straordinario sono:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio nr. 14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare nr. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare nr. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).

Per quel che concerne il congedo straordinario per gravi motivi, questo è un istituto di natura residuale ed in teoria si può richiedere in tutti i casi in cui vi sia una esigenza indifferibile che non può essere soddisfatta con altri strumenti o istituti. Tuttavia, occorre aver presente che la concessione del congedo straordinario ha natura discrezionale, nel senso che, ai fini della sua concessione l’Ufficio è tenuto a operare una valutazione nel merito dell’istanza del dipendente, contemperando le esigenze poste a fondamento della richiesta con quelle di servizio.

In proposito va rilevato che, come previsto dall’articolo 37 del DPR nr. 3/1957, detto congedo è concesso “in base a motivato rapporto del capo dell’ufficio” al quale, dunque, spetta una preventiva valutazione di merito. Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono tutte le ipotizzabili, rilevanti ragioni soggette, beninteso, al sindacato e all’apprezzamento dell’Amministrazione che impediscono al dipendente la prestazione del servizio.

RLa circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, esplicita, a titolo meramente esemplificativo alcuni parametri di riferimento per la valutazione delle istanze:

  • la valutazione va effettuata tenendo conto non solo delle necessità del dipendente, ma anche delle esigenze di servizio;
  • la motivazione addotta deve essere precisa e circostanziata in ordine all’effettiva gravità della situazione per cui si richiede il congedo;
  • occorre considerare, nella valutazione, una serie di circostanze concorrenti e che caratterizzano le varie situazioni rinvenibili nella pratica applicazione come ad es. la congruità del congedo richiesto rispetto alla motivazione; la composizione del nucleo familiare del richiedente, l’esistenza di parentela nella sede di servizio, e così via.

La circolare Ministeriale nr. 333/800/9817.B del 15 aprile 1986 indica ulteriori criteri ai quali occorre attenersi per la concessione del congedo straordinario:

  1. per decesso del coniuge, di figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, giorni 8 se nell’ambito della regione di servizio; giorni 10 se fuori della regione di servizio;
  2. per grave pericolo di vita degli stessi famigliari di cui alle precedente lettera, giorni 4 se nell’ambito della regione di servizio; giorni 6 se fuori della regione di servizio;
  3. per assistere il coniuge, i figli, i genitori qualora non sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, per il numero dei giorni richiesti dall’interessato;
  4. per altri gravi e documentati motivi che impediscano di prestare servizio, il dipendente può chiedere il numero dei giorni strettamente necessario fermo restando il limite massimo complessivo.

I termini indicati devono intendersi sempre come limite massimo all’interno del quale il periodo da concedere deve essere discrezionalmente stabilito dall’Amministrazione in base alle reali esigenze del dipendente.

Poiché tale valutazione è strettamente correlata alla peculiarità della fattispecie concreta, è indispensabile allegare all’istanza una esauriente documentazione.

L’eventuale accoglimento potrà essere anche parziale, il rigetto deve essere debitamente e adeguatamente motivato.

Roma, 30 dicembre 2017                  La Segreteria Nazionale

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