Nota nr.557/RS/5557RS/01/137/2 datata 13/10/2016 dell’Ufficio Relazioni sindacali in ordine ai problemi applicativi in materia di congedo parentale e di riconoscimento dei riposi giornalieri al padre quando la madre è casalinga.

CONGEDO PARENTALE: Art. 32 del d. lgs. 151/2001 (così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015)

  • Il comma l amplia l’ambito temporale entro il quale i genitori possono fruire del congedo parentale, estendendolo fino al dodicesimo anno di vita del minore;
  • il comma I-ter prevede le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria. Tuttavia il medesimo comma testualmente recita: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”. Pertanto viene espressamente esclusa la possibilità per il personale della Polizia di Stato di poter fruire del congedo parentale ad ore;
  • il comma 3 stabilisce i relativi termini di preavviso, prevedendo che: “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni…”. Sul punto è stato precisato che per il personale della Polizia di Stato il termine di preavviso è già stabilito dalla norma contrattuale che, all’art. 21, c.2, del d.P.R. 164/2002, recita:”ai fini del/ ‘esercizio del diritto … il personale è tenuto salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l ‘ufficio di appartenenza almeno 15 giorni prima della data di inizio del congedo”. Al riguardo sono stati confermati ì termini previsti dalla disposizione contrattuale.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE: La normativa in esame non ha aumentato il periodo complessivo di congedo parentale, ma ha semplicemente esteso la possibilità di fruire del beneficio già esistente fino a 12 anni di età del figlio. Pertanto è stato confermato che il periodo massimo entro cui il congedo parentale può essere retribuito (sia per intero che a trattamento ridotto) resta di sei mesi cumulativi tra coniugi.

CONGEDO PARENTALE FRUITO DA O A 3 ANNI: Si applica la disciplina del contratto. Quindi si ha diritto a 45 giorni pagati per intero (che rientrano nel congedo straordinario annuale), fruibili entro i primi tre anni di età del bambino. Poiché il trattamento economico intero è previsto dal contratto, il limite temporale non è stato modificato. Eventuali ulteriori periodi di congedo fruiti saranno comunque retribuiti al 30 per cento dello stipendio, fermo restando il limite massimo cumulativo di sei mesi di congedo parentale fruito da entrambi i genitori.

CONGEDO PARENTALE FRUITO DA TRE A SEI ANNI: Trattamento economico del 30 per cento. Naturalmente il trattamento economico del 30 per cento è previsto sempre nei limiti dei sei mesi complessivi tra coniugi (attenzione: nei sei mesi si devono computare anche i 45 giorni di congedo parentale pagati per intero).

CONGEDO PARENTALE FRUITO DA SEI A DODICI ANNI: Senza retribuzione

Roma, 13 ottobre 2016              La Segreteria Nazionale

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