Un nostro affezionatissimo lettore chiede se sia fatto obbligo al Dirigente inviare la visita fiscale ad un dipendente che presenta un certificato medico inerente la causa di servizio già riconosciuta e per la quale non v’è fatto obbligo della reperibilità.

Il diritto dell’Amministrazione a disporre i controlli fiscali è previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all’articolo 61, comma 2, DPR 25 ottobre 1985, nr. 782, recante “Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” e, più in generale, alle visite di controllo previste dagli articoli 32 e 34 DPR 30 maggio 1957, nr. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nr. 3”.

Allo stato della normativa, considerato che il datore di lavoro ha comunque sempre la possibilità di richiedere la visita fiscale, il problema, a nostro avviso, può essere esaminato solo sotto l’aspetto dell’obbligo di reperibilità previsto per il lavoratore. Al riguardo, l’art. 2 del decreto del 18/12/2009 nr. 206, prevede le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità, e detta problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in occasione di uno specifico quesito posto dal Ministero della Difesa.

Tale parere evidenzia che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di reperibilità riguardano:

  • patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a);
  • malattie per le quali già in precedenza l’Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c, d, che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti).

Orbene, in caso di assenza per malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio o certificata dai sanitari della Polizia di Stato medico del datore di lavoro pubblico, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che l’Amministrazione abbia già avuto diretta contezza del fatto attraverso un accertamento legalmente effettuato.

Di conseguenza, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di esperire visita fiscale, il dipendente non sarebbe tenuto all’obbligo di reperibilità con la conseguenza che, allorquando, senza alcun preventivo avviso, non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all’applicazione delle relative sanzioni. Occorre, tuttavia, considerare che il dipendente ha comunque l’obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti del datore di lavoro.

Al riguardo, è di riferimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che ritardi colposamente la guarigione della malattia o aggravi il suo stato.

La questione di fatto ha riguardato un lavoratore licenziato perché mentre era assente dal posto di lavoro per un infortunio alla mano, aveva continuato a lavorare un terreno di sua proprietà arando con il trattore e coltivando il fondo. Tali attività, poste in essere in costanza di un infortunio, sono del tutto idonee, a detta del Supremo Collegio, ad aggravare il suo stato di salute e a ritardarne la guarigione con elevato grado di probabilità. Da qui la ritenuta giusta causa di licenziamento risultando indubbiamente violati i generali doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà.

Roma, 10 settembre 2016          La Segreteria Nazionale

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