Il Consiglio di Stato ha emanato l’ennesima pronuncia sulla validità del concorsone a vice sovrintendente.

Si tratta della Sentenza 01120/2016 del 21 marzo 2016. Il ricorso era partito da un ulteriore gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato che, avendo partecipato a precedenti concorsi interni per l’accesso al corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente e avendo conseguito l’idoneità, chiedevano il risarcimento del danno, previo annullamento del bando di concorso, per titoli di servizio a 7.563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, prot. n. 333-b/12.O.5.13/12796 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, Supplemento straordinario n. 1/33bis in data 23/12/2013 e di altri atti conseguenti e presupposti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – con la sentenza del 10 marzo 2015 n. 3957, respingeva il suddetto ricorso, ritenendolo inammissibile, per una parte, e infondato con specifico riferimento alla pretesa principale dei ricorrenti, che, avendo conseguito l’idoneità in precedenti concorsi interni per l’accesso al corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente, invocavano l’applicazione, al caso di specie, del principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di un nuovo concorso.

Il Consiglio di Stato, in sede di Appello, ha confermato la Sentenza del TAR Lazio rilevando, sulla scorta di consolidati principi giurisprudenziali e della normativa processuale di riferimento (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sezione V, n. 5459/2015, n. 5400/2015 e n. 1350 del 2014; Sez. IV, Sez. IV, n. 363 del 2015; Ad. plen. nn. 5 del 2015, 9 del 2014 e 1 del 2003, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co.2, lett. d), c.p.a.), una pluralità di cause di inammissibilità degli appelli.

In particolare, in relazione alle censure relative alla violazione dell’obbligo di motivazione per la indizione del nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie, l’Alto Consesso Amministrativo ha chiarito che, secondo la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato, le disposizioni dell’ art. 4, commi 3 e 4, del d.l. n. 101, del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013 e le conformi indicazioni interpretative delle norme preesistenti già stabilite dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, si applicano solo alle procedure concorsuali previste all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, le quali si riferiscono esclusivamente alla “assunzione” nelle pubbliche amministrazioni e prevedono procedure concorsuali che devono garantire, in misura adeguata, l'accesso dall'esterno oltre alle altre condizioni previste dal comma 3 dello stesso art. 35, in conformità ai principi del pubblico concorso.

E’ quindi evidente che le proroghe delle graduatorie vigenti, i principi di diritto e le successive disposizioni legislative che prevedono la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti in luogo della indizione del concorso, salvo esplicita motivazione, non sono automaticamente applicabili alle selezioni per le progressioni di carriera all’interno delle pubbliche amministrazioni, ancorché esse siano organizzate in forma concorsuale.

In aggiunta, i giudici osservano che, anche volendo sostenere il diverso orientamento che ritiene applicabile in termini di principio la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, oltre i limiti delle procedure concorsuali di cui al richiamato art. 35, relativo ai pubblici concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, la esclusione della applicabilità dei suddetti principi in tema di scorrimento delle graduatorie, sarebbe confermata anche in questo caso sulla base dei chiari criteri fissati dalla Adunanza Plenaria nella richiamata sentenza n. 14. Detta decisione stabilisce che la previsione legislativa della necessaria periodicità delle procedure concorsuali, esclude l’applicabilità del principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie. La necessaria periodicità del concorso in questione è intrinseca alla logica stessa di una procedura selettiva applicata alle progressioni di carriera su basi di merito, le quali devono (per la logica e la ratio che le ispira e per rispetto del principio di parità di trattamento) restare aperte alla platea dei potenziali candidati, mano a mano che maturino le anzianità secondo una periodicità regolare.

Proprio in base alla sua necessaria periodicità il concorso è sottratto anche all’obbligo di specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 4. Anche questo aspetto, dunque, esclude l’applicabilità dei principi di diritto di cui si discute ed in particolare delle disposizioni dell’art 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, che si riferiscono esclusivamente a nuove procedure concorsuali che richiedono l’autorizzazione ai sensi del medesimo articolo 35, comma 4.

Alle stesse conclusioni conduce, peraltro, anche l’esame puntuale e letterale della normativa che disciplina a regime le modalità di svolgimento del concorso prevista dall’articolo 2 del d.lgs. n. 53 del 28 febbraio 2001 che, al comma 1, prevede la ripartizione dei posti mediante percentuali volte ad equilibrare e contemperare la valutazione dell’anzianità con quella del merito e al comma 5 prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie solo per compensare le vacanze tra le due quote fino alla data di inizio del corso di formazione. Infatti all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 53 già citato, le lettere a) e b) prescrivono che la provvista dei posti disponibili da ciascuna lettera considerata sia calcolata e ripartita “ogni anno”. E’ chiaro che il computo e la ripartizione annuale dei posti sconta almeno la previsione che lo svolgimento del concorso sia almeno di norma annuale e comunque periodico.

Sulla base della richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 il carattere periodico del concorso esclude o quanto meno riduce al minimo l’obbligo di motivazione per la indizione del concorso. La stessa sentenza precisa, infatti, che la motivazione in tali casi può essere limitata al richiamo delle norme che prescrivono la periodicità, potendosi considerare ridondante una ulteriore motivazione, fa applicazione di questo principio allo stesso caso al suo esame. Il comma 5 del citato art. 2 prevede, inoltre, una specifica e ben delimitata modalità di scorrimento delle graduatorie degli idonei in relazione alla necessità di compensare le vacanze tra le due quote previste dal comma 1, lettere a) e b), che è possibile solo fino all’inizio del corso di formazione.

Anche questo elemento testuale e il limite temporale che esso fissa tende ad escludere altre forme di scorrimento delle medesime graduatorie.

Respinte anche le censure di illegittimità del bando di concorso per la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 227/2012 convertito dalla legge 12/2013, sotto il profilo che sarebbe stato violato l’obbligo di adottare procedure semplificate nonché il divieto di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, il Consiglio di Stato rileva che la norma di cui all’art. 2, comma 5, lett. b), consente esclusivamente procedure e modalità concorsuali semplificate e non lo scorrimento delle graduatorie, che non è in nessun modo contemplato dal testo normativo.

E’ comunque del tutto evidente che le procedure previste dal bando sono semplificate rispetto a quelle ordinarie.

Tale dato è riconosciuto dagli stessi ricorrenti in primo grado e attuali appellanti che, in altre parti del ricorso in primo grado hanno proposto specifiche censure (riproposte in appello e considerate inammissibili al precedente punto 9.) che criticano le modalità previste dal bando di concorso per eccesso di semplificazione rispetto ai parametri del pubblico concorso e al principio meritocratico che ispira la disciplina della specifica procedura in questione. Parimenti infondata è considerata la censura relativa alla violazione del divieto di maggiori oneri dal momento che con la espressione “nuovi o maggiori oneri” si intende far riferimento al parametro costituito dagli oneri già contemplati in bilancio nella determinazione delle poste di bilancio “a legislazione vigente”.

Gli oneri di un concorso previsto come necessario e periodico dalla legislazione vigente sono già inclusi nelle ordinarie poste di bilancio, sicché l’espressione “senza nuovi o maggiori oneri” nell’economia della norma in questione sta a significare che la semplificazione non può avvenire con maggiori oneri rispetto allo svolgimento ordinario del medesimo concorso secondo la disciplina legislativa previgente (come ad esempio potrebbe avvenire adottando modalità rapide ma particolarmente costose).

Roma, 13 agosto 2016            La Segreteria Nazionale

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