L'Italia si è finalmente allineata agli altri paesi europei (e non) in termini di trasparenza e diritto di accesso, gratuito a tutti i cittadini, agli atti della Pubblica Amministrazione.

Approvato in via definitiva, il 16 maggio scorso (leggi: "P.A.: gratis l'accesso agli atti pubblici per tutti"), il decreto sul Freedom of information act, ovvero, la legge statunitense per l'accesso all'informazione detenuta dalle pubbliche amministrazioni è ormai realtà anche nel nostro paese.

Questa legge evoluta sulla trasparenza, parte della più ampia riforma Madia sulla P.A., rappresenta una vera e propria rivoluzione attraverso la quale l'amministrazione diventa "una casa di vetro" visibile e accessibile a tutta la cittadinanza, per assicurare i diritti di cittadinanza.

Il decreto n. 97/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale l'8 giugno scorso che, modifica il decreto 33/2013, introducendo il nuovo diritto di accesso generalizzato agli atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di spiegare perché vuole vederli, fatte salve alcune limitate eccezioni (segreto di stato, sicurezza nazionale, ecc.).

La precedente normativa in materia, dettata dalla Legge n. 241 del 1990, riconosceva il diritto di accesso unicamente a coloro che potessero vantare un interesse personale, diretto, concreto e giuridicamente rilevante alla conoscenza di un determinato atto.

Una normativa particolarmente restrittiva, quindi, che le amministrazioni – se possibile – hanno applicato in modo ancor più restrittivo. Oggi si parla di "trasparenza proattiva", ovvero il diritto di trovare sui siti web delle amministrazioni dati e informazioni sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di "trasparenza reattiva", ovvero il diritto di poter richiedere tutti i dati e documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti delle amministrazioni.

Si potrà, dunque, sapere tutto del proprietario confinante, senza bisogno di giustificare le ragioni della propria “intrusione” nell’altrui privacy; il partecipante a un concorso potrà chiedere i dati dei propri rivali, senza limiti di sorta; il dipendente pubblico potrà conoscere le ragioni del trasferimento del collega. Ed ancora si potrà chiedere a un Comune l’elenco dei titoli edilizi o copia dei contratti di convivenza o l’elenco delle associazioni che hanno ricevuto contributi o di chi ha pagato un certo tributo ecc. il controinteressato cui si riferiscono i dati, dovrà essere avvisato della richiesta di accesso presentata da altri e potrà, comunque, presentare opposizione.

Viene cancellato il silenzio-rifiuto: ora, se la P.A. non risponderà al cittadino – a prescindere dalle motivazioni, dettate anche da inerzia o inefficienza – la richiesta di accesso non potrà considerarsi respinta ma, al contrario, accolta; con la conseguenza che il privato avrà diritto all’estensione degli atti richiesti.

Il decreto appena approvato dal governo entrerà in vigore il 23 giugno 2016, ma il nuovo diritto di accesso potrà essere esercitato solo a partire dal 23 dicembre 2016.

Il legislatore, infatti, ha previsto un termine di sei mesi per l'adeguamento da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione del fatto per cui nelle prossime settimane l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovrà approvare delle linee guida operative, con l'obiettivo di uniformare e standardizzare l'applicazione della nuova normativa.

Roma, 2 luglio 2016            La Segreteria Nazionale

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