Si riporta il testo della nota inviata in data 12 aprile 2016 al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.
Com’è ben noto, l’esercizio dei poteri datoriali nell’ambito del pubblico impiego deve essere improntato ai principi di imparzialità e trasparenza evitando gestioni personalistiche del personale ed ogni atteggiamento autoritario frutto di una malintesa concezione patrimoniale dell’ufficio. Molto spesso, tuttavia, si assiste all'illegittimo esercizio dei poteri che da luogo a contestazioni e a sanzioni disciplinari erogate con superficialità ed approssimazione, alla sfacciata negazione di diritti individuali oramai pacifici e alla violazione di prerogative sindacali evidenti e consolidate.
Detti atteggiamenti producono molto spesso lunghi e defatiganti contenziosi che si concludono con l’annullamento in sede giurisdizionale da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali o del giudice del lavoro, con la conseguente condanna alle spese dell’Amministrazione soccombente.
Orbene, con la presente si chiede di conoscere se, all’esito dei procedimenti che si concludono con la condanna dell’Amministrazione in riferimento all’adozione di provvedimenti chiaramente illegittimi, con conseguente produzione di un danno pari alle somme che la P.A. è costretta a rifondere in ragione della propria soccombenza in giudizio, venga attentamente valutato il comportamento del dirigente sotto il profilo del danno da disservizio per l’inefficienza dell’azione amministrativa ed utilizzo di energie lavorative non comportanti utilità. Si gradirà inoltre conoscere il dato numerico relativo alle segnalazioni inviate alle Procure Territoriali della Corte dei Conti, ai fini dell’eventuale instaurazione del giudizio contabile finalizzato ad ottenere il risarcimento, da parte del dirigente responsabile, delle spese di lite rimborsate alla parte vittoriosa in giudizio.
Roma, 30 aprile 2016 La Segreteria Nazionale