Con la circolare 333.A/9807.D.5.1, il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti rispetto a talune difficoltà relative all’applicazione dell'istituto dell'indennità di ordine pubblico, anche con riferimento alla precedente circolare esplicativa n. 333-G/2.3.81 del 7 dicembre 2006.

Nel ribadire le circostanze in base alle quali un determinato servizio può essere qualificato di ordine pubblico, già ampiamente enunciate nelle circolari n. 333-G/9824.A.9.Z.l del 25 agosto 1990, n. 333/ A/9807.G.D.2 del 23 gennaio 1992, relative al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede e n. 333/ A/9807.G.D.1 del 4 maggio 1993, concernente il personale impiegato in servizi di ordine pubblico in sede, il Dipartimento precisa che la specifica indennità, in sede o fuori sede, compete al personale appartenente alle Forze di Polizia "impiegato in servizi operativi esterni espletati in condizione di particolare disagio e rischio, per un periodo prestabilito, per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente che facciano temere o sussistere per turbamenti dell'ordine pubblico".

All’uopo il Questore emana apposite ordinanze di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica, che, secondo quanto testualmente previsto dall' articolo 37 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recante il c.d. "regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", dovranno "stabilire le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire".

Appare dunque chiaro che, ai fini della corretta attribuzione dell'indennità in argomento, deve essere espressamente indicato, nell'ordinanza di servizio, il numero del personale impiegato, la località d'impiego e la modalità di svolgimento dell'attività di servizio richiesta.

Una puntuale applicazione delle disposizioni del richiamato art. 37 del d.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782 rappresenta la procedura amministrativa ottimale al fine di una regolare contabilizzazione della conseguente indennità, anche in considerazione dell'esigenza prioritaria di garantire a tutto il personale che interviene nello stesso tipo di servizio un identico trattamento economico, in modo da salvaguardare l'uniformità dello stesso.

Nei casi in cui "per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale", l'articolo 21 della stessa fonte normativa prevede, espressamente, che "il prefetto, d'intesa con il questore, ne richiede il concorso", dovendo "la forza disponibile" essere "messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio."

In altre parole, l'ordinanza del Questore, nel prevedere il concorso del personale delle specialità, deve chiaramente disporre che le aliquote e gli equipaggi di supporto siano posti in disponibilità del Questore che li impiegherà fino al soddisfacimento delle esigenze di servizio.

E' opportuno specificare che, ove sia disposto, il concorso in argomento deve essere espressamente enunciato nell'ordinanza questorile, al pari delle altre forze impiegate nel dispositivo di ordine pubblico, evitando formule generiche quali il semplice rinvio al potenziamento dei compiti di specifica competenza.

Per quest'ultima ipotesi, come specificato dalla circolare n. 333- G/9824.A.9.Z.l delv25 agosto 1990 e ribadito dalla circolare n. 333A/9807.G.D.2 del 23 gennaio 1992, il Dipartimento chiarisce che ... allorché si intenda, invece, potenziare le normali attività degli uffici, pure se attinenti a funzione di prevenzione, sicurezza e controllo del territorio, attraverso l'invio di rinforzi, occorrerà attribuire l'indennità di missione.

L'esatta disposizione delle cennate ordinanze di servizio permette, pertanto, la corretta attribuzione dell'indennità di ordine pubblico al personale che sia chiamato ad operare cd abbia effettivamente espletato detto servizio in situazione di particolare disagio e rischio per la propria incolumità.

Per uniformità, il trattamento economico di ordine pubblico dovrà essere riconosciuto anche al personale dei Reparti Prevenzione Crimine assegnato di rinforzo ed impiegato in particolari servizi in aree a rischio criminalità, finalizzati a fronteggiare con misure e/ o operazioni straordinarie- lungi dall'attività di mero presidio o potenziamento del controllo del territorio situazioni di carattere eccezionale e contingente,. che determinano o fanno temere turbative dell'ordine pubblico.

Per analoghe ragioni di omogeneità applicativa della disciplina del trattamento economico di ordine pubblica; lo stesso andrà altresì corrisposto al personale in servizio presso le Unità Operative Antiterrorismo.

L'impiego di tali unità, infatti, va inquadrato nell'ambito dell'intero sistema dei dispositivi che il Questore adotta, con lo strumento dell'ordinanza, per la prevenzione ed il contrasto alle turbative dell'ordine pubblico e della sicurezza in generale. In tale ottica, le Unità Operative Antiterrorismo intervengono in situazioni emergenziali straordinarie e di particolare criticità, riconducibili ad atti di natura terroristica.

Il ricorso all'istituto della ratifica dei servizi di ordine pubblico non prestabiliti nell'ordinanza di servizio ma effettivamente prestati in concreto, deve conservare carattere di eccezionalità - atto a fronteggiare una condizione di imprevedibilità che ha generato dispositivi emergenziali non programmabili.

Ne consegue che le ordinanze questorili di servizio, adottate in seguito ed a ratifica dei servizi svolti, non devono rivestire carattere di sistematicità poiché non in linea con le direttive del Sig. Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in materia di "Governo e Gestione dell'Ordine Pubblico".

Per quanto concerne, in particolare, i servizi di ordine pubblico fuori sede, la circolare dispone che i relativi provvedimenti ordinatori dovranno contenere, oltre la previsione del trattamento economico spettante, anche le precise indicazioni circa la programmazione della sistemazione alloggiativa e della fruizione del vitto. Sul punto, l'art. 10 del d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 come, peraltro, specificato nella circolare n. 333·G/9824.A.9.Z.1 del 25 agosto 1990, ha espressamente qualificato come "fuori sede" "le località ubicate in Comune diverso dall'ordinaria sede di servizio degli interessati "intendendosi le località ubicate fuori dal Comune ove è situata la sede territoriale di servizio dei dipendenti della Polizia di Stato, compreso quelli appartenenti alle specialità, i quali, operando nei servizi di ordine pubblico espletano un'attività diversa da quella propria del settore, cui corrispondono aree di competenza, modalità d'impiego ed indennità proprie.

La presente circolare è consultabile nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo www.siulp.it.

Roma, 3 ottobre 2015                La Segreteria Nazionale

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