Alcuni lettori ci chiedono chiarimenti in ordine all’istituto del congedo parentale, in relazione alle ultime modifiche normative intervenute. Si tratta della possibilità di astenersi dal lavoro (astensione facoltativa) dopo la scadenza dei tre mesi di astensione obbligatoria previsti dopo il parto.

La normativa è rinvenibile nel D.lgs 26 marzo 2001 nr. 151 (art. 32) con le modifiche in ultimo apportate dal D.lgs 15 giugno 2015, n. 80. Il diritto compete ad entrambi i genitori, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita. I congedi parentali fruiti dai genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Destinatari del beneficio sono dunque:

  • a madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
  • l’Unico e solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Per l’elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di “genitore solo” che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.

Importanti appaiono le precisazioni fornite dell’INPS con la circolare nr. 8 del 17 gennaio 2003 con riferimento alla situazione di genitore solo. La situazione di “genitore solo” è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore (casi già indicati nella circolare 109 citata), anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore.

Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino sia quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre. La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”. Deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato. Nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato a uno solo dei genitori.

La situazione di “genitore solo” viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, circostanza che deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro. È ovvio che il riconoscimento interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato “solo” ed è ovvio, altresì, che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro.

Alla contrattazione collettiva di settore è demandato di stabilire modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In particolare, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la disciplina collettiva potrà prevedere, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

In riferimento all’ipotesi di parto plurimo, la circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004 chiarisce, con specifico riferimento al parto plurimo, che l’articolo 32 del T.U. 151/2001 prevede che “per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro...”.

Per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari (adozione, nazionale e internazionale, e affidamento), il congedo parentale può essere fruito per un totale di dieci mesi tra i due genitori, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

È opportuno evidenziare altresì che, nel caso in cui l’astensione (obbligatoria e facoltativa) sia stata usufruita per intero a seguito di un provvedimento di affidamento, non potrà essere riconosciuto un ulteriore periodo di astensione a seguito del definitivo provvedimento di adozione.

Il contratto di lavoro relativo al terzo quadriennio normativo (2002-2005) per le forze di Polizia a ordinamento civile ha previsto che “nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale e internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui.

Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio”.

La circolare nr. 8 emanata dall’INPS in data 17 gennaio 2003 chiarisce la distinzione tra “affidamento” e “inserimento” dei minori, rilevabile dall’articolo 2, comma 2, della legge 149 del 28.3.2001. L’Istituto chiarisce che tale distinzione è da tenere presente non solo ai fini delle provvidenze previste in favore dei genitori di disabili gravi (v. circ. 138 del 10.7.2001, par. 1, 11° e 12° cpv.), ma anche ai fini delle prestazioni economiche di maternità e di paternità. Pertanto, l’inserimento del minore in “comunità di tipo familiare” non è equiparabile all’affidamento.

I genitori che intendono chiedere il congedo parentale sono tenuti, salvo i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare i rispettivi uffici competenti all’emanazione del provvedimento, con un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, allegando la seguente documentazione:

  1. istanza del dipendente intesa ad avvalersi dell’astensione facoltativa con indicazione del periodo richiesto e specifica della data di nascita del bambino. Non è necessaria la produzione del certificato di nascita, essendo sufficiente quello eventualmente già esibito ai fini dell’astensione obbligatoria ai sensi dell’articolo 4 della legge 1204/71. Nell’istanza, occorrerà altresì indicare il trattamento economico di cui si intenda usufruire per il periodo di astensione facoltativa relativa ai primi tre anni di vita del bambino, richiedendo, quindi, il trattamento economico del congedo straordinario nel limite di 45 giorni da o l’indennità pari al 30% della retribuzione, nei limiti temporali previsti dall’articolo 15, 2° comma, lettera a) della legge 1204/71 nuovo testo.
  2. Dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge, se lavoratore dipendente, dalla quale risultino i periodi di astensione già fruiti per il figlio di cui trattasi, nonché quelli in corso di fruizione. In alternativa, si potrà produrre una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR nr. 445 del 12.2.2000, attestante gli analoghi periodi già fruiti e quelli in corso di fruizione da parte del coniuge. Con l’istanza di astensione l’interessato dovrà assumere l’impegno a comunicare eventuali e successive variazioni del periodo di fruizione del predetto beneficio da parte del coniuge.

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, i periodi di congedo parentale sono retribuiti, in relazione alla vigente disciplina in tema di congedo straordinario di cui al T.U. nr. 3/57 e successive modifiche e integrazioni, nel modo seguente:

  • Fino al sesto anno di età del bambino (e cioè fino al giorno del sesto compleanno) spetterà il trattamento economico previsto in materia di congedo straordinario sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco dei sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. A tal proposito giova precisare che qualora entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, verrà attribuito a ciascuno di essi il trattamento economico del congedo straordinario, nei termini e con le modalità esplicati nella circolare ministeriale nr. 333-A/9807F.6.2 del 6 agosto 2001. Il diritto spetta in relazione a ciascun figlio e pertanto si avrà titolo a percepire, nei primi sei anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni figlio e, nel caso in cui entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi.
  • Per il periodo eccedente la misura specificata e oltre il sesto anno di vita del bambino spetterà il trattamento economico di cui all’articolo 15, 2° comma, lettera a) della legge 1204/71 nuovo testo, con la corresponsione di una indennità pari al 30% della retribuzione.
  • Resta salva, altresì, la possibilità per il dipendente che voglia conservare in tutto o in parte il congedo straordinario per fruirlo ad altro titolo consentito dalla legge, di scegliere direttamente il trattamento economico di cui al citato articolo 15, 2° comma, lettera a) della legge 1204/71, pari a una indennità del 30% della retribuzione.

Per quel che concerne il trattamento economico dei periodi di congedo parentale, non rientranti nel congedo straordinario, l’INPS ha chiarito che l’indennizzo del 30% spetta a prescindere dalle condizioni di reddito entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio – vedi circolare n. 78 del 16 aprile 2015).

I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, la fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Al riguardo, l’INPS ha diramato direttive con la circolare n. 139 del 17/07/2015.

Per ulteriori periodi di assenza dal servizio si potrà ricorrere all’aspettativa. Occorre ricordare che con la circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata la competenza, fino ad oggi esclusivamente esercitata dalla Direzione Centrale del Personale del Dipartimento, all’adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario e aspettativa.

Al fine di fornire un indirizzo univoco circa le modalità, la documentazione da produrre, gli effetti giuridici e gli aspetti retributivi interessanti tale istituto, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001.

Successivamente, il contratto relativo al terzo quadriennio (2002 2005) normativo per le forze di polizia a ordinamento civile (DPR 164/2002) e la circolare nr. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003, hanno chiarito definitivamente i termini e le modalità applicative dell’istituto alla categoria dei lavoratori di Polizia.

Per il congedo parentale fruibile in forma frazionata non è stabilita una durata minima; è peraltro necessaria l’alternanza tra la fruizione del beneficio e l’effettiva ripresa del servizio (della durata di almeno un giorno) valido agli effetti interruttivi.

I turni di riposo settimanale e le festività non interrompono più periodi di congedo parentale, restando assorbiti e computati nella predetta astensione.

Roma, 15 agosto 2015                   La Segreteria Nazionale

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