Con la Circolare nr. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio 2015, il Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in ordine all'applicazione concreta delle novità introdotte dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 16-bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge n. 125 del30 ottobre 2013.

Invero, detto intervento era stato più volte sollecitato dalla Segreteria Nazionale, in ultimo, con la nota inviata al vice Capo della Polizia Prefetto Marangoni e pubblicata sul nr. 17 del 9 maggio 2015 di questo notiziario.

L’esigenza di un chiarimento derivava soprattutto dal fatto che il TAR Lazio, con la sentenza del 17 aprile u.s., aveva annullato la Circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, datata 17.02.2014, con cui, a suo tempo, nell'interpretare la norma citata, erano state fornite alcune indicazioni applicative sulla questione.

Oggi, alla luce di tale intervento, il Dipartimento ha ritenuto necessario fornire precisazioni finalizzate a consentire una più compiuta identificazione della normativa vigente in materia ed una uniforme applicazione della stessa a tutto il personale della Polizia di Stato. Ma vediamo cosa prevede la circolare.

“”La norma di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, nella sua attuale formulazione, prevede, al comma 5-ter che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, tempie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica."

Detta norma citata risulta applicabile al personale della Polizia di Stato in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 16, comma 10 del D.L. 98/2011, convertito in L.111/2011 (legge di stabilità 2011), che ne individua i destinatari mediante un rinvio al personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001 e, quindi, gli altri, anche al personale delle Forze di polizia di Stato.

Nella sentenza sopra cennata il giudice amministrativo, ha ritenuto che l'utilizzo del termine "permessi", nella novella in questione, in luogo del precedente "assenza" sia stato introdotto "per fare riferimento a modalità di regolazione della mancata prestazione lavorativa legate agli istituti contrattualmente previsti per giustificare un'assenza, diversi dalla malattia intesa come stato patologico in atto". Ciò in quanto "[ ... ]si erano spesso riscontrate anomalie nel ricorso all'istituto dell'assenza per malattia da parte di pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di tempie di breve durata". Ad opinione del Collegio, tuttavia, pur non potendosi ritenere che il termine "permessi" debba intendersi riferito agli istituti giuridici previsti nell'ambito della normativa contrattuale vigente, per mancanza di espresso rinvio da parte del legislatore, " [ ... ] la novella legislativa in esame non può avere carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, un più ampia revisione della disciplina Contrattuale di riferimento", in quanto "In materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti".

In tale quadro normativo ed in attesa di un intervento di revisione della disciplina contrattuale, che, come previsto nella sentenza del TAR, vada a disciplinare nel dettaglio le modalità di fruizione dei permessi in questione per ciascun comparto del pubblico impiego, ovvero di un ulteriore intervento chiarificatore sull'applicazione della disciplina illustrata da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene necessario richiamare la normativa in materia, tuttora vigente ed applicabile al personale della Polizia di Stato.

In particolare si fa rinvio alla disciplina scaturente dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 37 del D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e 60 del D.P.R. 782/1985 (Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) a norma dei quali "Il congedo straordinario per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli.". Dal rinvio operato discende che, al personale della Polizia di Stato " [ ... ] oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. [ ... ].

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni".

Più specificamente, su presentazione, da parte del dipendente, di idonea attestazione, rilasciata, dal medico o dalla struttura che ha effettuato la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico, nel rispetto dei dettami di cui al comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, potrà essere concesso, dal dirigente dell'ufficio o Reparto, il congedo straordinario per gravi motivi.

Si soggiunge, infine, che resta ferma la possibilità di fruire del congedo straordinario o dell'aspettativa per malattia qualora l'assenza si renda necessaria nel quadro di una specifica patologia in atto, debitamente certificata.””

La circolare del Dipartimento è integralmente visionabile nell’apposita sezione del nostro sito all’indirizzo www.siulp.it

Roma, 1 agosto 2015               La Segreteria Nazionale

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