Alcuni nostri lettori ci chiedono informazioni sulla normativa che tutela i dirigenti sindacali. Il legislatore ha considerato che condizione essenziale di libertà nello svolgimento dell’attività sindacale sia un’adeguata tutela per i soggetti più attivi, maggiormente esposti ad eventuali ritorsioni.

Il principio della “tutela” dei dirigenti sindacali è stato affermato nell’articolo 22 dello Statuto dei lavoratori che prevede che “…il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali … può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.”

Il principio affermato dallo statuto dei lavoratori è stato tradotto sul piano del rapporto di lavoro della Polizia di Stato, dall’articolo 88 commi 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall’articolo 5 del decreto legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”, nonché dall’articolo 36 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 che ha introdotto ulteriori forme di tutela per i dirigenti sindacali.

Il comma 4 dell’articolo 88, della legge 121/81 dispone che:

“i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”;

il comma 5, invece, aggiunto dall’art.5 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dispone che:

“i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

L’articolo 36 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 al comma 1 dispone che “…nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale d’appartenenza”21; questo comma ha fornito così disposizioni univoche per le tre forze di polizia ad ordinamento civile, anche se limitatamente al trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale, la cui mobilità nell’ambito della stessa sede di servizio, in uffici diversi da quelli di appartenenza, può essere disposta previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

Per trasferimento in ufficio diverso da quello di appartenenza, nell’ambito della stessa sede, è da intendersi soltanto la mobilità nell’ambito dello stesso comune.

Dal coordinamento delle disposizioni normative a riguardo si denota la seguente casistica:

  1. trasferimenti di dirigenti sindacali componenti la segreteria provinciale, regionale nazionale di una organizzazione sindacale rappresentativa. Possono essere disposti solo previo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza sia che prevedano lo spostamento in un comune diverso o che siano disposti in una sede diversa dello stesso comune, o che riguardino articolazioni diverse dello stesso ufficio (squadra Mobile, Digos, settore di specialità ecc). Ciò perché trattandosi di dipendenti che ricoprono una particolare carica, il legislatore ha voluto evitare il conflitto fra l’interesse dell’amministrazione e quello dell’organizzazione sindacale il cui coinvolgimento nel procedimento è finalizzato alla condivisione delle motivazioni che sottostanno al trasferimento stesso prevenendo qualsiasi ipotesi di azione ritorsiva in risposta all’attività sindacale svolta dal dipendente (cfr. circolare 557/RS/01/32/0981 del 7 aprile 2005); per completezza di esposizione, si ricorda che nella ipotesi di Federazioni o aggregazioni associative, la tutela in questione va riconosciuta ai Segretari Nazionali, Regionali e Provinciali delle Federazioni e non delle singole associazioni che le compongono. L'individuazione dei rappresentanti delle Federazioni, qualora non sia desumibile dai relativi statuti è rimessa alla nomina delle stesse Federazioni.
  2. trasferimento di dirigenti sindacali, che non siano componenti delle segreterie indicate nel comma 5, ma rivestano posizioni diverse, ancorché previste nello statuto (collegio probi viri, sindaci revisori ecc.). Possono essere disposti “sentita” l’organizzazione sindacale di appartenenza sia che prevedano lo spostamento in un comune diverso o che siano disposti in una sede diversa dello stesso comune. Non sono previste tutele per i movimenti in articolazioni diverse dello stesso ufficio (squadra Mobile, Digos, settore di specialità ecc). Per “sentita” si intende “previa consultazione con l’O.S.”, il cui parere, eventualmente contrario, non è vincolante per l’Amministrazione.

Non hanno rilevo le articolazioni interne ai commissariati e unità operative minori nel senso che i relativi mutamenti di incarico non configurano trasferimento ai sensi della normativa (cfr. circolare 557/RS/01/32/0981 del 7 aprile 2005);

In base alle predette disposizioni appare singolare il caso del trasferimento del segretario generale, rappresentante legale e politico del sindacato. Egli dovrebbe rilasciare il nulla osta per se stesso, ma il problema potrebbe essere superato attraverso la deliberazione di un organismo collegiale.

Alcune volte l’Amministrazione ricorre al trasferimento del dirigente sindacale per incompatibilità ambientale, senza il preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Detta possibilità può verificarsi anche quando la permanenza nell'Ufficio nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o costituisca rilevante pericolo per il dipendente stesso o sia imposto da gravissime ed eccezionali situazioni personali (art. 55 comma 4° DPR335/82).

Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente sindacale si basa sul preminente interesse pubblico alla continuità e regolarità del servizio; pertanto non è necessario il rilascio del nulla osta da parte delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

Analogamente non è richiesto il nulla osta al sindacato di appartenenza nel caso in cui la permanenza del dirigente sindacale in una determinata sede di lavoro arrechi danno al prestigio o al funzionamento dell’ufficio, oppure costituisca un rilevante pericolo per il dipendente stesso o il trasferimento sia imposto da gravi ed eccezionali situazioni personali.

E' ovvio, comunque, che proprio la specialissima disciplina (in deroga alle prerogative sindacali) impone una congrua motivazione, che dia conto delle ragioni del trasferimento, onde allontanare il sia pur vago sospetto che il trasferimento sia disposto per pregiudicare proprio gli interessi sindacali (Consiglio di Stato, Sez. I, nr. N° 26 – 11 luglio 2015 pag. 10 713/92 del 18 marzo 1992).

Altro discusso problema è il trasferimento del dirigente sindacale, vincitore di concorso, inquadrato nel ruolo superiore.

In ordine all’applicabilità o meno delle prerogative sindacali ex art. 88 L. 1 aprile 1981 n. 121 (parere o nulla-osta dell'organizzazione sindacale) nei casi di “spostamenti di sedi conseguenti alla progressione in carriera di un dipendente che acceda ad un ruolo superiore a quello di originaria appartenenza, si possono ipotizzare tre casi:

  • progressione per concorso pubblico;
  • progressione per concorso interno bandito con espressa indicazione delle sedi di servizio cui i vincitori saranno assegnati;
  • progressione per concorso interno in assenza di disponibilità di posto nella stessa sede di servizio del dipendente.

In merito si è espressa la prima sezione del Consiglio di stato con il parere 1428/92 del 27 maggio 1992.

Secondo l’alto consesso, in ognuna delle tre ipotesi prospettate non ricorrerebbe il pericolo o pregiudizio per l’interesse protetto dalla norma di cui all’articolo 88 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Ed invero trattasi di progressione in carriera conseguente ad un atto volontario, rientrante nella piena autonomia del dipendente (che chiede di partecipare e partecipa ad un concorso), di fronte al quale non residuano spazi di discrezionalità entro i quali l'Amministrazione possa eventualmente agire in danno degli interessi sindacali.

Tuttavia, il consesso amministrativo sottolinea all'Amministrazione l'opportunità che, ove nella terza ipotesi contemplata si rendessero disponibili posti della qualifica messa a concorso nelle stesse sedi occupate o precedentemente dagli impiegati vincitori del concorso medesimo e rivestenti cariche sindacali, essa tenga conto - nella attribuzione dei posti ai vincitori - delle cc.dd. esigenze sindacali, pur non trascurando gli interessi legittimi degli altri vincitori eventualmente aspiranti alle medesime sedi.

In ultimo, a completamento della disamina delle tutele sindacali, occorre aggiungere che l’articolo 36, comma 3, del DPR 164/02, ha altresì previsto un’ulteriore forma di tutela per i segretari delle Organizzazioni sindacali disponendo che “…il segretario nazionale, regionale e provinciale non possono essere discriminati per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né possono essere assegnati ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa”; inoltre, il comma 4, dispone che “…i dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti”.

Ancora l’articolo 36 al comma 2 prevede che: “…il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale, può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti, in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia, nel frattempo, conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso”.

La circolare 557/RS/01/32/0981 del 7 aprile 2005, ed i pareri del Consiglio di Stato 1428/92 del 27 maggio 1992 e 713/92 del 18 marzo 1992 sono integralmente visionabili nelle apposite sezioni del nostro sito web, all’indirizzo www.siulp.it.

Roma, 11 luglio 2015                    La Segreteria Nazionale

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