Con nota 555/rs/01/33/2/2015 del 7 luglio 2015, il Dipartimento della P.S. ha chiarito un importante concetto in ordine alla Reperibilità di cui all’art. 64 legge 1 aprile 1981, n. 121.

La problematica era stata sollevata dalla Segreteria Nazionale a proposito dell'adozione, da parte del Dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Venezia, della reperibilità ex art. 64 legge 1 aprile 1981, n. 121, eccependo, soprattutto, carenza di presupposti ed errate modalità applicative, mancando nel caso in esame ogni valutazione dell’Autorità do P.S. in ordine alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e pronto soccorso che possono legittimare il ricorso ad un istituto avente carattere eccezionale.

Nella Ministeriale si legge che, al riguardo, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, con nota del 6 luglio u.sc. ha comunicato che "L'art. 64 della legge 121/81 stabilisce che, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, può essere fatto obbligo agli appartenenti ai vari ruoli della Polizia di Stato di mantenere la reperibilità.

L'Istituto consente di garantire l 'immediato e puntuale intervento delle forze di polizia in tutti quei casi in cui particolari circostanze, contingenti e limitate nel tempo, lo rendano necessario.

Le ordinanze con cui vengono disposti i turni di reperibili là debbono contenere, per la piena legittimità, non un generico rinvio alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, bensì un riferimento alle esigenze che si intendono fronteggiare e che giustificano il ricorso, per un limitato periodo temporale, all'effettuazione dei turni di reperibilità.”

Detta Direzione Centrale, quindi, conclude affermando che “solo sulla base di imprescindibili valutazioni delle competenti Autorità di P.S.”, individuate ai sensi della vigente legislazione, "ricorrendone i presupposti e adeguatamente motivando il provvedimento, può trovare applicazione l'art. 64 della legge 121/81."

Questo significa che ove il dirigente di un ufficio o reparto voglia disporre la reperibilità ai sensi dell’articolo 64 legge 121/1981, deve comunque far riferimento ad una valutazione espressa in un provvedimento dell’autorità di P.S., segnatamente Ministro, Capo della Polizia, Prefetto o Questore.

Roma, 11 luglio 2015                       La Segreteria Nazionale

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