E’ entrato in vigore il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Di seguito una disamina delle novità.

Congedi parentali

Il decreto prevede (articolo 7) l’allungamento dei tempi di utilizzo del congedo parentale (mantenendo comunque il pacchetto a 6 mesi per la mamma, 11 mesi per la coppia) portando il tetto a 6 anni di età del bambino per il congedo retribuito al 30% (finora era a 3) e a 12 quello per quello non retribuito (finora era a 8). Resta inteso che per gli operatori di Polizia, i primi 45 giorni sono integralmente retribuiti a titolo di congedo straordinario. Il decreto estende a tutte le categorie di lavoratori (e non solo quindi come avviene oggi ai soli lavoratori dipendenti) la possibilità di fruire dei congedi da parte del padre, nelle ipotesi in cui la madre sia impossibilitata a farlo per motivi naturali o contingenti. In particolare l’art. 5 del D.lgs 80/2015 modifica l’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introducendo, dopo il comma 1, i commi 1 bis ed 1 ter.

Per effetto della novazione legislativa il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, spetta anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66. Inoltre, l’art. 6 del D.lgs 80/2015 modifica l’articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità, prevedendo che il congedo parentale, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice.

Scende da quindici a cinque giorni il termine minimo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto del congedo parentale.

In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Tuttavia, questa previsione non trova applicazione al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Astensione obbligatoria anche oltre 5 mesi

Si allunga anche la maternità obbligatoria nei casi dei parti prematuri, andando a sommare i giorni di astensione non goduti prima a quelli spettanti per il periodo di congedo post-parto, anche laddove la somma di entrambi i periodi superi il limite massimo di 5 mesi.

L’articolo 2 del D.lgs 80/2015, modifica l’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, il cui testo per effetto della novazione legislativa è il seguente:  

Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

  1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
  2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.)

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

Sempre l’articolo 2 del D.lgs 15 giugno 2015 introduce nel testo unico delle leggi sulla maternità l’articolo 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternità) di cui si riporta il testo:

  1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.  
  2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

Detta disposizione trova applicazione anche in caso di adozione e affidamento per effetto dell’articolo 4 del Dlgs 80/2015 che modifica l’articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento, introducendo, dopo il comma 6 il comma 6 bis.

Applicazione sperimentale

Tuttavia lo stesso D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 con l'art. 26, comma 2 prevede che le disposizioni in materia di congedi di maternità e congedi parentali si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo.

Il riconoscimento degli stessi benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. Nel caso di m ancata emanazione dei provvedimenti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall’anno 2016, le disposizioni modificate si appliccheranno nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto 80/2015.

Asili pubblici e servizi di baby sitting

Prevista anche, ma solo a titolo di “impegno”, in accoglimento dei suggerimenti emersi dai pareri delle commissioni parlamentari, la valutazione da parte del Governo della possibilità di finanziare asili pubblici e servizi di baby sitting nei pressi dei luoghi di lavoro o di residenza della madre lavoratrice o in alternativa, di incentivare i servizi innovativi della “tagesmutter” (c.d. madre di giorno) o del “nido di famiglia”.

Lavoro notturno

L’art. 11 del D.lgs 80/2015 modifica l’articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno il cui testo, a seguito della novazione legislativa, è il seguente: Art. 53 Lavoro notturno legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

  1. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  2. la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  3. la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Roma, 4 luglio 2015                  La Segreteria Nazionale

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