Con riferimento al diritto di elettorato passivo involge l’applicazione dell’articolo 81 della legge 121/81 il quale cita che "gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura...".

Si chiede di conoscere se in caso di candidatura alle elezioni comunali, l’aspettativa per campagna elettorale decorra dalla data di accettazione della candidatura o di presentazione della lista o ancora, come sostiene il suo ufficio dalla data di accettazione della lista da parte della commissione elettorale.

Il problema è stato risolto dalla Giurisprudenza la quale ha ritenuto che la P.A. non si discosti dal dato letterale della norma, quando afferma che la dichiarazione di accettazione della candidatura, presentata contestualmente alla presentazione della lista, si perfezioni (ovvero produca effetto) dal momento in cui la lista viene ammessa, per modo che la candidatura può dirsi realizzata con riferimento esclusivo a quel momento.

E' vero che l'art. 32 comma nono n. 2) del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 impone che la dichiarazione di accettazione della candidatura alle elezioni sia predisposta con anticipo, formalmente autenticata e, quindi, confezionata in un momento precedente alla presentazione della lista, ma è altresì vero che si tratta di un atto negoziale unilaterale il quale resta confinato nella sfera interna del rapporto tra l'aspirante candidato e il gruppo politico proponente la candidatura, almeno fino al momento del controllo di validità da parte della competente commissione elettorale, controllo dal quale dipende il perfezionamento (ovvero l'efficacia) dell'atto e che può avvenire soltanto dopo la presentazione della lista (cfr.: Cons. Stato V, 18.6.2001 n. 3212; T.A.R. Napoli II, 25.7.2008 n. 9399).

La seconda questione riguarda la prospettiva del trasferimento d’ufficio per il poliziotto candidato alle elezioni regionali, nella circostanza in cui il collegio sia unico e coincida in tutto con il territorio della regione in cui presta servizio. Ai sensi della disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 53 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 chi si candida non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il Consiglio di Stato con parere nr. 1271/1990 reso il 17 ottobre 1990, ha fornito la propria chiave di lettura della disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 53 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 osservando che poiché l’organizzazione periferica dell’Amministrazione della P.S. si articola in uffici con competenza su ambiti territoriali regionali o interregionali, interprovinciali, provinciali, comunali o sub comunali, quando una disposizione fa riferimento al luogo ove il personale della P.S. presta servizio senza alcun’altra specificazione, è a tali articolazioni che si deve intendere la norma rinvii.

Pertanto, si dovrebbe procedere al trasferimento non solo quando il territorio del Comune sede dell’Ufficio coincida in tutto o in parte o, comunque, rientri nell’ambito del collegio della circoscrizione elettorale considerata, ma anche quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell’Ufficio, la competenza di quest’ultimo si estenda anche al collegio elettorale o a parte di essa, sempre riferita alle Regionali.

Lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione nr. 1222 del 19 dicembre 1991, è intervenuto nuovamente in ordine alla medesima problematica, affermando che all’espressione “circoscrizione” non può darsi altro significato che quello elettorale previsto dalla varie leggi che disciplinano le elezioni politiche e amministrative.

L’Amministrazione a seguito dei pareri (nr. 1271/90 e nr. 1122/91) resi dal Consiglio di Stato in merito ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti in questione, ha emanato direttive con la circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6 aprile 1995. Detta circolare prevede che occorre prendere in considerazione, in primo luogo, l’ambito territoriale sul quale si estende la competenza dell’Ufficio ove l’interessato presta servizio, raffrontando detto ambito territoriale con quello della circoscrizione elettorale in generale e del collegio per le regionali.

Per individuare l’esatto ambito della circoscrizione elettorale occorre far riferimento non al territorio nell’ambito del quale gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà a essi spettanti, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun ente individuale ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura. Tale criterio, oltre che per l’elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, dovrà ovviamente, e a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per elezioni politiche.

Pertanto, il dipendente candidato sarà trasferito ogni qualvolta il territorio del comune sede dell’ufficio coincida, in tutto o in parte e, comunque, rientri nell’ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonché quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell’Ufficio, la competenza di quest’ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.

Nel caso in cui un collega è in servizio in un ufficio a competenza interregionale e si presenta candidato alle elezioni regionali in un collegio che coincide con l’intero territorio della regione il trasferimento dovrebbe avvenire fuori regione ed a un ufficio non avente alcuna competenza sul territorio della stessa. Si fa presente che, per quanto riguarda alcuni Reparti a competenza generale, es. Reparti mobili e Reparti prevenzione crimine, la competenza dell’Ufficio va considerata con riferimento al comune nel quale lo stesso Ufficio è ubicato.

Questo determinerà il trasferimento del dipendente di questi uffici allorquando lo stesso si sia candidato in un collegio che ricomprenda il comune sede del medesimo ufficio.

Roma, 16 maggio 2015                    La Segreteria Nazionale

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