Numerose richieste di chiarimento sono pervenute in merito alla possibilità di una rideterminazione dei trattamenti pensionistici in considerazione dello sblocco del tetto salariale, per il personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.

Nonostante il dettato normativo escluda ogni tipo di recupero,  abbiamo ritenuto di sollecitare il Dipartimento a effettuare un approfondimento, in considerazione del fatto che, negli anni 90, in relazione ad un analogo "blocco" degli "automatismi" stipendiali, era stato previsto, con decorrenza 1 gennaio 1994, la rideterminazione della base pensionabile esclusivamente ai fini del trattamento di quiescenza spettante al personale cessato dal servizio durante il periodo di blocco.

Con circolare 557/RS/01.33.2.735 del 23/02/2015 integralmente visionabile nell’apposita sezione del nostro sito, all’indirizzo www.siulp.it, Il Dipartimento della P.S. ha fornito la propria risposta. Ribadiamo che il riferimento è solo all'eventuale riconoscimento, con decorrenza 1 gennaio 2015, dei riflessi pensionistici al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, periodo in cui ha trovato applicazione il blocco dei cosiddetto “tetto salariale” e degli incrementi correlati agli automatismi di progressione stipendiale ed alle promozioni conseguiti nel medesimo arco temporale, ai sensi dell'articolo 9, commi l e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La circolare precisa: “Premesso che la problematica investe tutto il personale del pubblico impiego interessato dal predetto “blocco”, si segnala che nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa sono stati tempestivamente avviati contatti con la Ragioneria Generale dello Stato al fine di accertare se è in previsione una circolare esplicativa per assicurare al personale interessato la riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza 1 gennaio 2015.

Ciò anche alla luce di una circolare della stessa Ragioneria del 1994, secondo cui in relazione ad un analogo "blocco" degli "automatismi" stipendiali, era stato previsto, con decorrenza 1 gennaio 1994, la rideterminazione della base pensionabile ai fini del trattamento di quiescenza spettante al personale cessato dal servizio durante il periodo di blocco, comprendendo eventuali incrementi maturati nello stesso periodo.

La problematica è all'attenzione di questo Dipartimento che, ai fini di evitare una disparità di trattamento, rendendo "permanenti" la mancata “riliquidazione” del trattamento pensionistico nei confronti del solo personale cessato dal servizio nel periodo di "blocco", sta valutando, nell'ambito dello stesso Comparto sicurezza e difesa - anche attraverso la quantificazione dell'eventuale impatto finanziario - quali ulteriori iniziative intraprendere congiuntamente, per assicurare anche al personale in quiescenza la cessazione degli effetti giuridici conseguenti ad una misura di carattere “temporaneo”.

Non mancheremo, al riguardo di fornire aggiornamenti attraverso questo notiziario.

Roma, 28 febbraio 2015                   La Segreteria Nazionale

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