Ci sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla cumulabilità della giornata di riposo per donazione di sangue con altre forme di assenza dal servizio, argomenti che rivestono spesso poca chiarezza nel territorio.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha ribadito (Ministeriale nr. 557/RS/011131/4616 del 5 settembre 2012) che la giornata di riposo prevista per la donazione di sangue si può cumulare con altre forme di assenza dal servizio. nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Quindi all’interno della pianificazione di un periodo di congedo ordinario, potrà legittimamente essere programmata una giornata di riposo ai sensi della legge l 3.07.1967. n. 584.

La stessa ministeriale prevede altre direttive in ordine all’utilizzazione dell’istituto. Qualora nella giornata destinata alla donazione di sangue il dipendente non sia ritenuto idoneo alla visita medica preliminare, il giorno fruito a titolo di donazione sangue. debitamente documentato, potrà essere commutato in un giorno di congedo straordinario per gravi motivi , poiché !a mancata donazione non è dipesa dalla volontà del dipendente.

Se, invece, il permesso è richiesto in una giornata in cui il turno di servizio sarebbe stato sul pomeriggio, sera o notte, poiché non c'è coincidenza tra l'orario in cui si sarebbe dovuta effettuare la donazione di sangue ed il turno di lavoro da espletare, l'interessato in tale situazione dovrà prestare regolare servizio.

Il giorno di permesso per la donazione di sangue, previsto dall'art. 4 della legge 13.07.1967. n. 584. è configurato come diritto, ovviamente in presenza delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto stesso.

Pertanto, accertata l’esistenza di tali condizioni, non può, l'Amministrazione, anche in presenza di eccezionali esigenze di servizio, negare o comunque rinviare o ritardare la concessione del riposo in argomento.

Infine, la normativa che riconosce ai donatore di sangue il diritto alla giornata di riposo, non fissa un termine entro il quale debba essere preavvisato l’ufficio di appartenenza.

Tuttavia, salvo situazioni di particolare urgenza, la relativa comunicazione deve essere effettuata con tempestività, al fine di consentire all’ufficio di pianificare i servizi.

Roma, 25 gennaio 2015              La Segreteria Nazionale

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