Più volte la locale rappresentanza di base del SIULP ha tentato invano di ricevere dal dirigente del COA chiarimenti in merito al diniego del riconoscimento del buono pasto.

OGGETTO: Mensa di servizio. Criticità collegate alla corresponsione del buono pasto al personale in servizio presso il Centro Operativo Autostradale

Dirigente Compartimento Polizia Stradale di FIRENZE

e, per conoscenza

Dirigente COA FIRENZE

Come è noto, da alcuni mesi, al personale in servizio presso il COA di Firenze, viene corrisposto il buono pasto in sostituzione del servizio di mensa.

Questa nuova facoltà, che rappresenta indubbiamente una miglioria per gli operatori, ha suscitato diverse polemiche nella gestione della contabilità amministrativa concretizzatesi in più episodi in cui, ad operatori in servizio sul turno pomeridiano/serale, a fronte di richiesta di permesso breve con cui anticipare la fine del servizio alle ore 21:08 anziché alle 22:08, veniva negata la corresponsione del predetto buono mensa, con la motivazione - a detta del Dirigente - di non aver terminato il turno di servizio.

Più volte la locale rappresentanza di base tentava invano di ricevere dal dirigente del COA chiarimenti in merito a questi dinieghi a parere della scrivente O.S. inspiegabili; in diverse circostanze - verbalmente – si chiedeva quale fosse la ratio e la normativa di riferimento dalla quale scaturivano tali provvedimenti di diniego ma, puntualmente, nessuna risposta esaustiva veniva fornita, se non che si trattasse di una non meglio precisata circolare del 1995 o 1996, e che tale decisione era stata avallata per iscritto dal dirigente del Compartimento, per cui, se ne fosse scaturita una vertenza sindacale, questa sarebbe dovuta essere indirizzata ad Esso in quanto “il carteggio” efferente la questione risultava essere a posto.

Ritenendo errata questa valutazione da parte del dirigente del COA ed analizzando le fonti normative (L. 203/1989) e le varie circolari in questione ed in particolare, nella fattispecie, la circolare n.750.C.1/5694 del 30 giugno 1994 pag.3, la scrivente chiede che il buono pasto sia corrisposto anche in caso di fruizione di permesso breve, come nel caso di specie. Giova probabilmente ricordare che il permesso breve viene comunque recuperato in altra data, e che sia alle ore 21:08, così come alle ore 22:08, la mensa di servizio di Firenze Nord di cui si serve il personale del COA che non usufruisce del buono pasto è già chiusa.

Parallelamente questa O.S. ritiene necessario approfondire anche la questione che attiene il personale che effettua straordinario programmato in orario 10.00/13.00 e successivamente svolge turno 13:51/22:08, al quale ad oggi è negato il secondo buono pasto, a differenza di quanto avviene in altri Uffici di questa stessa provincia.

In merito a ciò la dirigente COA riferiva essere pendente un quesito al Ministero, inoltrato tramite il Compartimento, del quale a tutt’oggi – almeno alla scrivente - non è dato conoscere né i contenuti né tantomeno l’eventuale esito. In attesa di riscontro alla presente e con l’auspicio che la SV voglia sensibilizzare il dirigente COA ad una maggiore e più corretta attenzione alle relazioni sindacali – anche e soprattutto con i dirigenti sindacali che ivi operano – attribuendo alle stesse (almeno per quanto attiene la scrivente) un valore collaborativo e costruttivo e non certamente conflittuale, si porgono cordiali saluti.

Firenze, lì 10 maggio 2018              Il Segretario Generale Riccardo FICOZZI

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